Dal 1 gennaio 2018, anche senza decreto attuativo, scatta in automatico il credito d'imposta sulla formazione 4.0: requisiti, chiarimenti e dettagli sul bonus 2018.
Barbara Weisz (PMI.it) - 5 febbraio 2018
Il Bonus Formazione 4.0 in Legge di Bilancio 2018 prevede un decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico, che però non impedisce alle imprese di utilizzare da subito il beneficio: i percorsi formativi avviati dal primo gennaio sono quindi incentivati con credito d’imposta, né servono autorizzazioni dalla PA. Il chiarimento è fornito dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, in un approfondimento dedicato al Forum Lavoro/Fiscale 2018.
Il credito d’imposta al 40% (commi 46 e seguenti, legge 205/2017) sul costo aziendale del personale impegnato in attività di formazione in chiave Industria 4.0 dal primo gennaio al 31 dicembre 2018, fino a un importo massimo annuale di 300mila euro a impresa.
L’attività di formazione deve rientrare negli ambiti innovativi legati alle tecnologie di Industria 4.0, specificatamente previsti dal comma 48 della Legge di Bilancio.
Il Bonus Formazione si indica in dichiarazione dei redditi e, come anticipa la circolare dei Consulenti del Lavoro, il decreto applicativo conterrà tutti i dettagli su documentazione richiesta, controlli, cause di decadenza dal beneficio.
L’atteso provvedimento non impedisce in alcun modo l’entrata in vigore della misura. L’agevolazione è automaticamente riconosciuta alle imprese in relazione all’attività di formazione che rientri nei parametri sopra descritti.
Il decreto conterrà anche le indicazioni utili agli adempimenti necessari per la dichiarazione dei redditi 2019 (riferita al periodo d’imposta 2018). L’utilizzo del credito d’imposta in compensazione viene effettuato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono sostenute le spese (quindi a partire dal periodo d’imposta 2019).
Fonte: Circolare Consulenti del Lavoro
L’articolo 1, comma 55 della Legge n. 205/2017 prevede che le disposizioni applicative dell’agevolazione saranno adottate da un decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Si chiede se possono essere ammesse al credito d’imposta le spese sostenute dal 1° gennaio 2018, in attesa dell’adozione del provvedimento, fermo restando che la compensazione del credito avvenga successivamente alla sua entrata in vigore ed alla certificazione del revisore o dell’organo di revisione.
Il comma 46 dell’art. 1 della legge di bilancio 2018 istituisce un credito d’imposta a favore di tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. Il credito è attribuito nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione. Il comma 50 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la definizione delle disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio. Il credito d’imposta è fruibile in forma automatica, ossia senza una preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione pubblica, ed è riconosciuto in relazione alle spese sostenute nel periodo agevolato individuato dalla norma istitutiva nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. Pertanto, può beneficiare del credito d’imposta l’attività di formazione svolta fin dall’inizio del periodo agevolato, sempre che l’attività di formazione rientri nell’ambito di applicazione del credito d’imposta, come definito dai commi 48 e 49 e come sarà esplicitato dal decreto attuativo. L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta potrà essere effettuato, come previsto dalla norma istitutiva, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui le spese sono state sostenute e, comunque solo successivamente all’adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico e nel rispetto delle norme dallo stesso adottate
Comma 48 Legge di Bilancio 2018
48. Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attivita' di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realta' aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'allegato A.
Allegato A
(articolo 1, comma 48)
(Credito d'imposta per le spese di formazione 4.0 - Ambiti)
a) Vendita e marketing:
I. Acquisti
II. Commercio al dettaglio
III. Commercio all'ingrosso
IV. Gestione del magazzino
V. Servizi ai consumatori
VI. Stoccaggio
VII. Tecniche di dimostrazione
VIII. Marketing
IX. Ricerca di mercato
b) Informatica
I. Analisi di sistemi informatici
II. Elaborazione elettronica dei dati
III. Formazione degli amministratori di rete
IV. Linguaggi di programmazione
V. Progettazione di sistemi informatici
VI. Programmazione informatica
VII. Sistemi operativi
VIII. Software per lo sviluppo e la gestione di beni strumentali oggetto dell'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232
IX. Software oggetto dell'allegato B alla legge 11 dicembre 2016,n. 232
c) Tecniche e tecnologie di produzione
I. Fabbricazione di armi da fuoco
II. Fabbricazione di utensili e stampi
III. Fusione dei metalli e costruzione di stampi
IV. Idraulica
V. Ingegneria meccanica
VI. Ingegneria metallurgica
VII. Lavorazione della lamiera
VIII. Meccanica di precisione
IX. Lavorazione a macchina dei metalli
X. Saldatura
XI. Siderurgia
XII. Climatizzazione
XIII. Distribuzione del gas
XIV. Energia nucleare, idraulica e termica
XV. Ingegneria climatica
XVI. Ingegneria elettrica
XVII. Installazione e manutenzione di linee elettriche
XVIII. Installazioni elettriche
XIX. Produzione di energia elettrica
XX. Riparazione di apparecchi elettrici
XXI. Elettronica delle telecomunicazioni
XXII. Ingegneria del controllo
XXIII. Ingegneria elettronica
XXIV. Installazione di apparecchiature di comunicazione
XXV. Manutenzione di apparecchiature di comunicazione
XXVI. Manutenzione di apparecchiature elettroniche
XXVII. Robotica
XXVIII. Sistemi di comunicazione
XXIX. Tecnologie delle telecomunicazioni
XXX. Tecnologie di elaborazione dati
XXXI. Biotecnologie
XXXII. Conduzione di impianti e macchinari di trasformazione
XXXIII. Ingegneria chimica
XXXIV. Ingegneria chimica dei processi
XXXV. Processi petroliferi, gas e petrolchimici
XXXVI. Tecniche di chimica dei processi
XXXVII. Tecniche di laboratorio (chimico)
XXXVIII. Tecnologie biochimiche
XXXIX. Cantieristica navale
XL. Manutenzione e riparazione imbarcazioni
XLI. Ingegneria automobilistica
XLII. Ingegneria motociclistica
XLIII. Manutenzione e riparazione di veicoli
XLIV. Progettazione di aeromobili
XLV. Manutenzione di aeromobili
XLVI. Agricoltura di precisione
XLVII. Lavorazione degli alimenti
XLVIII. Conservazione degli alimenti
XLIX. Produzione bevande
L. Lavorazione del tabacco
LI. Scienza e tecnologie alimentari
LII. Confezione di calzature
LIII. Filatura
LIV. Lavorazione del cuoio e delle pelli
LV. Preparazione e filatura della lana
LVI. Produzione di capi di abbigliamento
LVII. Produzione di cuoio e pellami
LVIII. Sartoria
LIX. Selleria
LX. Tessitura industriale
LXI. Ceramica industriale
LXII. Ebanisteria
LXIII. Fabbricazione di mobili
LXIV. Falegnameria (non edile)
LXV. Lavorazione della gomma
LXVI. Lavorazione e curvatura del legno
LXVII. Lavorazione industriale del vetro
LXVIII. Produzione della plastica
LXIX. Produzione e lavorazione della carta
LXX. Produzione industriale di diamanti
LXXI. Tecnologie del legno da costruzione
LXXII. Estrazione di carbone
LXXIII. Estrazione di gas e petrolio
LXXIV. Estrazione di materie grezze
LXXV. Ingegneria geotecnica
LXXVI. Ingegneria mineraria
LXXVII. Cartografia/agrimensura e rilievi
LXXVIII. Progettazione delle strutture architettoniche
LXXIX. Progettazione e pianificazione urbana
LXXX. Progettazione edilizia
LXXXI. Costruzione di ponti
LXXXII. Costruzione di strade
LXXXIII. Edilizia
LXXXIV. Impianti idraulici, riscaldamento e ventilazione
LXXXV. Ingegneria civile
LXXXVI. Ingegneria edile
LXXXVII. Ingegneria portuale
LXXXVIII. Tecnologie edili ed ingegneristiche (Building Information Modeling)